Italian Court dismisses appeal as repetitive and unsupported by new arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal on fraud charges and requested leniency, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected in the second instance. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and sufficient, rendering the new complaints legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: Appeals alleging violations of law or lack of motivation are inadmissible if they merely repeat grievances already dismissed in the second instance without presenting new, substantiated arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Ivan Antoniciello,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine al giudizio diresponsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., non è consentito perchémeramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizilogici (si vedano, in particolare, pagg. 4-5 della sentenza impugnata ove ilgiudice adito, rilevata la radicale inconsistenza degli argomenti difensivi, fonda ilgiudizio di responsabilità sulla titolarità dei conti su cui sono confluite le sommefraudolentemente carpite), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa delmerito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri,Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidente genericità nella suaformulazione, in assenza di confronto con la motivazione;ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di omessa motivazione inordine al diniego di applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., è anch’essoreiterativo, e anche manifestamente infondato, giacché rilevando l’apoditticitàdella sentenza, denuncia un vizio che tuttavia non risulta dalla motivazione, laquale per contro adeguatamente risponde alla doglianza difensiva, basandol’esclusione della predetta causa di non punibilità sulla sussistenza di presuppostiostativi all’applicazione di tale beneficio, quali: l’abitualità della condotta, trattadai precedenti specifici, e la gravità del fatto, dedotta dall’entità del dannoarrecato alle persone offese, d’importo non irrisorio (si veda pag. 5 dellasentenza impugnata);che gli stessi vizi affliggono altresì il terzo motivo di ricorso, che deduce ilvizio di violazione di legge in relazione all’esclusione della circostanza attenuantedi cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., nonché all’applicazione della recidiva reiterataspecifica, ex art. 99, comma primo e comma terzo, cod. pen., e il quarto motivo,che deduce il vizio di violazione di legge, in ordine alla commisurazione dellapena, ritenuta eccessiva, giacché, reiterando doglianze già presentate in secondogrado, e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esaustive e lineari, talimotivi denunciano entrambi vizi motivazionali che tuttavia non ricorrono nelcorpo della sentenza impugnata, la quale, anzi, in ordine a ciascuna questione,correttamente formula argomentazioni non scrutinabili in sede di legittimità (siveda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, ove vengono richiamati glielementi a supporto della valutazione di gravità posta a base del calcolo dellapena, e della conferma della quantificazione già operata dal giudice di primogrado);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI