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Ordinanza — n. 25206/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive, generic, and insufficiently specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25206/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a retrial based on alleged flaws in the lower court's reasoning regarding criminal intent, sentencing, and penalty substitution. The court rejected these claims as they were merely repetitive of previous arguments, lacked specific legal correlation, or failed to meet the threshold for substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals must be specific and substantiated; generic, repetitive, or insufficiently motivated grounds are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds generic arguments specificity requirement cassation procedure attenuazione della pena sanzione sostitutiva motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma secondo, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
pen.,non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro
Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B.
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Testo completo

d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Dylan Cavagna,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione inordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 628, comma secondo, cod. pen.,non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n.44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese conargomentazioni esaustive ed esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta dilettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);che la corte d’appello ha correttamente motivato senza incorrere in viziscrutinabili in sede di legittimità (si vedano le pagg. 5-6 della sentenzaimpugnata ove il giudice accerta la cronologia della condotta sulla base dellevideoregistrazioni e delle dichiarazioni testimoniali, rilevando che gli atti diviolenza compiuti dal ricorrente, collocati temporalmente dopo la sottrazionedella merce, erano pacificamente diretti a guadagnarsi l’impunità);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione,in tutte le sue forme, con riguardo al denegato riconoscimento delle circostanzeinfondato giacché rileva vizi che non emergono dal testo della sentenza, la quale,anzi, articola le proprie motivazioni in modo logicamente lineare e senzaincorrere in vizi censurabili in sede di legittimità, in applicazione dei principiconsolidati di questa Corte, a tenore dei quali non è necessario che il giudice dimerito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche,prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalleparti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269);che il giudice adito ha correttamente motivato sul trattamento sanzionatorio,rilevando l’assenza di elementi che giustifichino l’applicazione di ulterioridalle modalità della condotta e dall’assenza di segnali di resipiscenza (si vedapag. 6 della sentenza impugnata);ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di mancato riconoscimentodella sostituzione della pena detentiva, è generico per indeterminatezza e permancanza di specificità giacché esso difetta della necessaria correlazione tra leragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamentodell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv.281521 – 01);che la corte d’appello ha adeguatamente motivato anche sulla sostituzionedella pena, la cui praticabilità è stata esclusa in ragione della dimostrataincapacità di autocontrollo del ricorrente e della recidività delle sue condotte (siveda pag. 7 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI