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Ordinanza — n. 25204/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and violation of preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25204/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elia Hudorovic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding his criminal liability for fraud was illogical and based on a different factual reconstruction. The court rejected this, citing preclusion rules that forbid the supreme court from re-evaluating facts or comparing the current reasoning to external models, noting the lower court's explicit and logical justification for the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or disaggregate the logical consistency of a lower court's decision by comparing its reasoning to external models or prior judgments.

Parole chiave

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preclusion rules illogical motivation criminal liability fraud conviction Cassation appeal perseguimento penale per truffa contraffazione di merci frode all'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 81, comma secondo, cod. pen.
Art. 640, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Elia Hudorovic,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità delricorrente per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 640, cod. pen., eche denuncia, peraltro con argomentazioni generiche, l’illogicità dellamotivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e una diversaricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusioneper la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante unraffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modellidi ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato(si vedano, in particolare, pag. 11-12 della sentenza impugnata in ordine allacondotta del ricorrente, caratterizzata dall’artificiosa creazione di una falsa realtàidonea ad indurre in errore la controparte sulla compravendita di un’autovettura,in particolare consistita nella pubblicazione, mediante impiego delle proprieesatte generalità, di un annuncio su una piattaforma telematica specializzata, enel successivo invio di una fotografia ritraente un ordine di bonifico maiconsegnato alla banca per rassicurare falsamente la persona offesa circa larestituzione del corrispettivo fraudolentemente carpito);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI