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Ordinanza — n. 25203/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion of reviewing lower court's factual and legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25203/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Roberto Crotti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Crotti argued that the lower court violated the law by failing to address his claims regarding the existence of crimes under Articles 615-ter and 56, 629 of the Penal Code, and by incorrectly qualifying the facts as attempted robbery instead of extortion. The court rejected these arguments, citing the principle of preclusion which forbids the supreme court from re-evaluating the factual findings or logical consistency of the first-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 615-ter cod. pen.; Artt. 56, 629 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the factual findings or logical reasoning of the lower court's decision due to preclusion, rendering appeals based on alleged violations of law or contradictory motivation inadmissible.

Parole chiave

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preclusion principle Court of Cassation appeal inadmissibility factual review prohibition logical reasoning standard abuso di un impianto per l'elaborazione di dati tentata estorsione furto di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 615-ter cod. pen.
Artt. 56, 629 cod. pen.
Art. 393 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

ella Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Roberto Crotti,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge e il vizio di contraddittorietà della motivazione, in ordine alla ritenutasussistenza del reato di cui all’art. 615-ter, cod. pen., nonché il secondo motivo,che deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenzadel reato di cui agli artt. 56, 629, cod. pen., denunciando entrambi l’illogicitàdella motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e unadiversa ricostruzione storica dei fatti, non sono consentiti dalla legge, stante lapreclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propriavalutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi,ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizionemediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventualialtri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);ritenuto che il terzo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge pererrata qualificazione del fatto, contestato nei termini di tentativo di rapina, aisensi degli artt. 56, 629, cod. pen., anziché nei termini di cui all’art. 393, cod.pen., è manifestamente infondato, giacché censura vizi che non emergono dallasentenza impugnata, che si articola anzi in passaggi lineari, logici egiuridicamente corretti, nonché conformi alla consolidata giurisprudenza diquesta Corte;che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza dei reati (sivedano, in particolare, pagg. 11-12 con riferimento agli elementi dai qualidesumere la responsabilità del ricorrente per il primo addebito, in considerazionedelle finalità non professionali a fondamento dell’accesso e della permanenza nelsistema informatico della società A1 Life s.p.a., e della mancanza di riscontri ingrado di corroborare l’affidabilità delle dichiarazioni del ricorrente; e pagg. 12-15ove il giudice accerta il carattere estorsivo della condotta, non qualificabile neitermini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in virtù delle finalità illecitedella condotta - non coincidenti con il risarcimento del danno a proprio favore edi terzi, attesa l’assenza di un nocumento da risarcire effettivo, o anche soloeventuale - nonché dell’ammontare della somma oggetto della richiesta, il cuiimporto, calcolato sulla base del quantum minimo di sanzione applicabile ai casidi divulgazione dei dati, rivela il proprio carattere illecito e intimidatorio,confermato peraltro dalla sussistenza di plurimi riscontri oggettivi, tra i qualil’intercettazione di una conversazione telefonica);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI