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Ordinanza — n. 25201/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as it raises merits and facts rather than procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25201/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant, Slobodan Stajic, concerned the merits of the case and factual disputes regarding sentencing mitigation. The Court of Appeal had properly applied Article 131-bis of the Penal Code to deny non-punishment due to the appellant's dangerousness and correctly assessed the insufficiency of the compensation paid to the victim under Article 62. Consequently, the Court ruled that grievances regarding the substantive application of the law and the evaluation of facts fall outside the scope of admissible cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62 cod. pen.: Appeals raising grievances on the merits or facts are inadmissible as they exceed the scope of cassation review which is limited to violations of law and errors in reasoning.

Parole chiave

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cassation admissibility merits review exclusion factual disputes sentencing mitigation non-punishment cause risarcimento del danno risarcimento alle vittime di reati restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62 cod. pen.
pen., e almancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del dannoai sensi dell’art. 62, comma primo, n.
art. 62-bis cod.pen
pen., e almancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del dannoai sensi dell’art. 62, comma primo, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Rv. 282424 – 01
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Testo completo

rte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Slobodan Stajic,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio violazione di leggee il vizio di motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen., e almancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del dannoai sensi dell’art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., non è consentito in sede dilegittimità perché, nel contestare la motivazione della sentenza della corted’appello, prospetta doglianze relative al merito e in punto di fatto che sonopertanto escluse dalla cognizione di questa Corte;che la corte d’appello ha adeguatamente motivato in ordine all’insussistenzadei presupposti richiesti per applicare la causa di non punibilità ai sensi dell’art.131-bis, cod. pen., nonché in ordine alla circostanza attenuante innanzirichiamata, rilevando l’allarmante pericolosità del ricorrente, tratta dallapianificazione della condotta di ricettazione al fine di commettere altro reato, el’inammissibilità di qualsivoglia attenuazione, attesa l’esiguità della sommaversata a titolo riparativo alla persona offesa, peraltro già positivamente valutataai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 62-bis cod.pen. (si veda in particolare pag. 2 della sentenza impugnata);considerato, con specifico riguardo all’attenuante di cui all’art. 62, commaprimo, n. 6 cod. pen., che la corte di appello ha fatto corretta applicazione delprincipio di diritto a mente del quale «ai fini del riconoscimento dell'attenuante dicui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., la quietanza integralmenteliberatoria rilasciata dalla parte offesa non è "ex se" vincolante, essendo rimessoal sindacato del giudice l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo edella neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimentodel danno implica» (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Rv. 282424 –01).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI