Criminal appeal dismissed for generic grounds violating specific procedural requirements for admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the violation of penal law. The appellant failed to specify the elements underlying the criticism, rendering the grounds indeterminate and incompatible with the requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements upon which the criticism is based, thereby preventing the reviewing judge from identifying the objections.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Costante Contabile,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione dilegge penale, in ordine al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente per ilreato di cui all’art. 648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privodei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, afronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, nonindica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendoal giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il propriosindacato;che lo stesso motivo è altresì generico per radicale mancanza di specificità,giacché, omettendo di confrontarsi con la sentenza, non contiene alcunacorrelazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle postea fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI