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Ordinanza — n. 25197/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible for reiterating arguments already rejected in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25197/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Wajdi Talbi inadmissible and ordered him to pay court costs. Talbi argued that the lower court erred in applying Article 512 of the Code of Criminal Procedure regarding the admissibility of victim statements. The court rejected this claim as merely reiterative of grievances already dismissed in the second instance and found the lower court's reasoning logically sound and legally supported.

Regesto Legislator

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Art. 512 cod. proc. pen.; Appeals that merely reiterate grievances already rejected in the second instance are inadmissible as they lack novelty and fail to provide a new ground for review.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative arguments Article 512 code second instance review Cassazione dismissal atti impugnabili violenza o minaccia contro le autorità verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 512 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
dalla persona offesa in sede di querela e di individuazione fotografica, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
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Testo completo

025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Wajdi Talbi,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio diviolazione di legge, per l’errata applicazione della disciplina contenuta all’art.512, cod. proc. pen., e che contesta l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese allaP.G. dalla persona offesa in sede di querela e di individuazione fotografica, non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello(Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese, ed èanche manifestamente infondato giacché le argomentazioni spese dalla corted’appello in motivazione sono esenti da vizi logici e, anzi, esaustive e avvalorate,sul piano giuridico, dal richiamo alla recente giurisprudenza di legittimità (sivedano pagg. 5-6 della sentenza impugnata, ove il giudice adito non solo illustrai presupposti per poter ritenere imprevedibile l’irreperibilità della fonte delledichiarazioni, ma sottopone anche a riscontri oggettivi il loro contenuto, tra iquali vengono richiamati il referto medico, l’analisi del profilo social delricorrente, le fotografie riproducenti la persona offesa immediatamente dopol’aggressione, nonché i tabulati telefonici a conferma della sottrazione deldispositivo);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI