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Ordinanza — n. 25196/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as reiterative of prior arguments regarding recidivism motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25196/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was merely reiterative of complaints already made in the second instance. The appellant argued that the lower court failed to exclude recidivism, but the court found its reasoning sufficient to demonstrate the new crime's concrete significance regarding the defendant's culpability and danger. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are merely reiterative of those already disallowed in the second instance, particularly when the lower court's motivation on recidivism adequately addresses the concrete significance of the new offense.

Parole chiave

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reiterative appeal recidivism motivation inadmissible appeal concrete significance second instance review pericolo di reiterazione criminalità persistente pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 133, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. U, n. 31669 del 23/6/2016, Filosofi
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Testo completo

appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Nedo Lenti,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifestaillogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata esclusionedella recidiva, non è consentito perché meramente reiterativo di doglianze giàdedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmentedisattese con argomentazioni pertinenti, esenti da vizi logici e conformi allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di recidiva,occorre cheil giudice accerti che il nuovo fatto appaia “concretamentesignificativo – in rapporto alla natura e alla commissione dei precedenti, ed avutoriguardo ai parametri indicati dall’art. 133, cod. pen., - sotto il profilo della piùaccentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo” (Sez.

U, n. 31669del 23/6/2016, Filosofi, Rv. 267044);che il giudice di secondo grado ha compiutamente motivato illustrando glielementi sulla base dei quali ritenere applicabile la recidiva, tra i quali emergonola pericolosità del ricorrente, nonché il suo grado di colpevolezza, dedotti dallavitaante acta e dalla natura dei fatti precedentemente commessi, caratterizzatida omogeneità in termini di condotta e di disvalore (si vedano pagg. pagg. 3-4della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO MASSIMO PERROTTI