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Ordinanza — n. 25194/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of justification for recidivism exclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25194/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for recidivism under Article 73, paragraph 5 of DPR 309/90. The appellant argued for the exclusion of recidivism, but the court found the defendant had committed crimes of the same nature and exhibited a persistent criminal inclination with professional modus operandi. Consequently, the court ruled that no valid justification existed to exclude recidivism, aligning with established jurisprudence regarding social danger.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73 comma 5 del DPR 309/90; When a defendant demonstrates a persistent inclination to commit crimes of the same nature with professional modus operandi, the exclusion of recidivism lacks justification and the conviction stands.

Parole chiave

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recidivism exclusion DPR 309/90 social danger professional modus operandi inadmissible appeal Corte di Cassazione criminal liability

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73 comma 5 del DPR 309/90

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Testo completo

e d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Cicchetti Sandro, ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza dellaCorte d'appello di Roma che confermava la sentenza del tribunale di Viterbo del3.2.2020, di condanna in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90.Si deduce il vizio di motivazione e di violazione di legge per l'esclusione dellarecidiva, con motivo inammissibile atteso che l'imputato, come rilevato dallaCorte, negli anni precedenti si è dedicato alla commissione di delitti della stessanatura, rilevando altresì, i giudici, una perdurante inclinazione al delitto anchenel 2018 con più accentuata pericolosità sociale a fronte d una condottacompiuta con modalità definite "professionali".

Per cui è emersa una analisigiustificativa del pericolo nascente dal nuovo reato, in linea con noti e consolidatiindirizzi giurisprudenziali al riguardo.Dunque, il ricorso è inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI