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Ordinanza — n. 25193/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and improper burden of proof arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25193/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding legal violations and procedural defects. The applicant argued that the lower court's motivation relied solely on drug quantity and contradicted itself regarding the non-personal use of substances. The court found the appeal's arguments insufficiently specific and noted that the burden of proof was not improperly placed on the defense.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. d) e) c.p.p.; The appeal must cite specific legal grounds and cannot allege a violation of the burden of proof where the lower court merely evaluated evidence without omitting decisive proof.

Parole chiave

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inadmissibility appeal burden of proof drug trafficking quantity procedural contradiction legal violation claim Cassation appeal drug possession

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 DPR 309/90
Art. 606 comma 1 lett. d) c.p.p.
73 comma 5 citato non èincompatibile con l'uso non personale.Si deduce anche la deduzione del vizio di violazione di legge citandosi massimedi Cassazione per escludere il riconoscimento della finalità di spaccio che, siripete, è invece congruamente motivata.Si deduce poi il vizio ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
73 comma 5 citato non èincompatibile con l'uso non personale.Si deduce anche la deduzione del vizio di violazione di legge citandosi massimedi Cassazione per escludere il riconoscimento della finalità di spaccio che, siripete, è invece congruamente motivata.Si deduce poi il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

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Testo completo

te d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Lucera Emanuele ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza dellaCorte d'appello di Palermo che riformava la sentenza del Tribunale di Palermoinerente la condanna in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90,previa riqualificazione del fatto. Si propone il vizio di violazione di legge e dimotivazione quanto alla finalità di cessione perché fondata solo su due elementiconsistenti nel quantitativo di stupefacente, con 75 dosi medie circa ricavabili, enella suddivisione in dosi.Tale valorizzazione corrisponde, piuttosto, ad una motivazione adeguata.Si deduce altresì il vizio di contraddittorietà della motivazione, a fronte dellariqualificazione operata per il quantitativo non ingente seppur ritenuto tale daescludere l'uso personale: non emerge alcuna contraddizione, atteso che unquantitativo che porti alla fattispecie ex art. 73 comma 5 citato non èincompatibile con l'uso non personale.Si deduce anche la deduzione del vizio di violazione di legge citandosi massimedi Cassazione per escludere il riconoscimento della finalità di spaccio che, siripete, è invece congruamente motivata.Si deduce poi il vizio ex art. 606 comma 1 lett.

d) cod. proc. pen. contestandosiche la Corte abbia posto a carico della difesa un onere di prova. Motivoinammissibile innanzitutto per l'inadeguato richiamo al vizio di cui all'art. 606comma 1 lett.

d) cod. proc. pen. ,che riguarda, piuttosto, l'omessa valutazioneda parte dei giudici di una prova decisiva, di cui non vi è traccia nella quiesaminata deduzione difensiva.Si deduce l'"eccesso di potere" richiamando l'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc.pen. rappresentando che i giudici avrebbero trasformato indizi in prova assoluta.Si tratta di un motivo inammissibile, sia perchè l'art. 606 coma 1 lett e) c.p.pdel diritto amministrativo e ha ben altri significati. Sia perché si solleva unadeduzione del tutto generica.In ultima analisi e per completezza, va osservato, quanto alla adeguatamotivazione elaborata, come già anticipato, che essa valorizza la circostanza percui l'imputato era alla guida di una vettura al momento del fermo di polizia ecolui che era in sua compagnia aveva cercato di disfarsi di una sigaretta"manufatta" mentre nel contempo all'interno dell'auto si rinveniva, nascosta inun pacchetto di sigarette vuoto, sostanza stupefacente tipo Cannabis divisa in 11dosi.

In particolare si valorizza, altresì, la circostanza che la suddivisione fossestata già operata mentre l'imputato era alla guida e già fuori della suaabitazione, elaborandosi una ricostruzione argomentativa tutt'altro che viziata.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI