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Ordinanza — n. 25191/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25191/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25191/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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BATTIPAGLIA il 28/06/2000 ;avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diSalerno;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello.Tramontano Maria e Tramontano Vito Eduardo hanno proposto ricorso perCassazione avverso la sentenza del tribunale di Salerno emessa ai sensi dell'art.444 e ss. cod. proc. pen.Si deduce la violazione dell'art. 447 comma due bis cod. proc. pen. indicando inrubrica la sussistenza di pena illegale ma in concreto lamentando la mancatavalutazione ex 129 cod. proc. pen. Quindi il ricorso è inammissibile posto che aisensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla leggen. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressionedella volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.

Regesto Legislator

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art. 448 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25191/2026 — snpen · Corte di Cassazione: cod. proc. pen.Si deduce la violazione dell'art. 447 comma due bis cod. proc. pen. indicando inrubrica la sussistenza di pena illegale ma in concreto lamentando la mancatavalutazione ex 129 cod. proc. pen. Quindi il ricorso è inammissibile posto che aisensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla leggen. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressionedella volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 448 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 448 cod. proc. pen
Quindi il ricorso è inammissibile posto che aisensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla leggen.

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Testo completo

BATTIPAGLIA il 28/06/2000 ;avverso la sentenza del 07/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diSalerno;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello.Tramontano Maria e Tramontano Vito Eduardo hanno proposto ricorso perCassazione avverso la sentenza del tribunale di Salerno emessa ai sensi dell'art.444 e ss. cod. proc. pen.Si deduce la violazione dell'art. 447 comma due bis cod. proc. pen. indicando inrubrica la sussistenza di pena illegale ma in concreto lamentando la mancatavalutazione ex 129 cod. proc. pen. Quindi il ricorso è inammissibile posto che aisensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla leggen. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressionedella volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.

Casi qui non ricorrenti.Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile con condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI