Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Paja Klint inadmissible, ordering the payment of procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court's sentencing was arbitrary and violated statutory requirements for specific reasons when excluding generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower courts provided sufficient reasoning based on the concrete gravity of the offense and the specific quantity of drugs involved.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 546 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are generic, lack specific legal arguments, and fail to demonstrate a violation of the law or a defect in reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Paja Klint ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Bologna di parziale riforma della sentenza del tribunale di Forlì, dicondanna del medesimo in ordine al reato ex articolo 73 comma 1 del d.p.r.numero 309 del 90. In particolare la Corte ha ridotto la pena applicataconfermando nel resto la sentenza.Si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'articolo546 cod. pen. e agli articoli 133 e 62 bis cod. pen.In particolare, la motivazione sarebbe apparente quanto alla determinazionedella pena e si lamenta la mancata applicazione delle generiche in manieraprevalente, che invece si sostiene.Si lamenta che le generiche prevalenti siano state escluse in ragione dellagravità astratta del reato.Il motivo è generico, per assenza di specificazioni sulle ragioni di un diversotrattamento sanzionatorio e della prevalenza delle generiche, a fronte, invece, diun richiamo alle ragioni del primo giudice quanto alla esclusione della prevalenzadelle attenuanti, a fronte di una particolare offensività della condotta che non èconsiderata in astratto ma in concreto, atteso che si fa riferimento al numerocomplessivo di dosi ricavabili della sostanza rinvenuta.
Si aggiunge che glielementi positivi a sostegno delle attenuanti generiche quali la incensuratezzadel ricorrente e le dichiarazioni dallo , rese circa la persona che gli aveva affidatoil trasporto dello stupefacente, presentano una condotta positiva contenuta, nonessendo credibile che il committente avesse affidato un quantitativo di taleconsistenza e valore commerciale superiore agli € 80.000 se non vi fosse statoun rapporto di particolare fiducia e quindi una conoscenza non superficiale, comeinvece prospettato dall'imputato, che aveva riferito di aver conosciuto il predettosoggetto occasionalmente, conoscendone solo il nome; cosicché avrebbe riferitocircostanze comunque accertate dagli investigatori essendo anche intervenuto ilsequestro del telefono cellulare.
Di contro, vi è l'aggravante dell'ingentequantitativo in presenza di un principio attivo pari a circa sette volte il valoresoglia, con elevato potenziale di diffusibilità della sostanza in questione.Quanto alla pena applicata, egualmente il giudice ne ha spiegato le ragionisottese, sulla base di una valutazione delle modalità della condotta di particolaregravità, con capacità a delinquere non minimale, così da non potersi attestare alminimo edittale (pag. 7).Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI