Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest when multiple crimes stem from one criminal plan.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellants failed to demonstrate a legitimate interest in challenging the conviction. Although the appellants argued that multiple criminal acts did not constitute a formal concurrence of crimes, the court found a single criminal plan underlying the violations. Consequently, the appeal was rejected as lacking merit, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 81 c.p.: When multiple criminal facts arise from a single criminal plan, the lack of formal concurrence does not create an interest to appeal if the conviction remains substantively correct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
/10/1971;avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diMilano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Tsyganov Vladimir e Bondarenko Oxana hanno proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. del tribunale di Milanorelativa a reati ex artt. 44 DPR 380/01, 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies comma2 cod. pen. Deducono un unico motivo per la erronea qualificazione del fatto ela violazione dell’art. 81 comma 1 cod. pen., sostenendosi in particolare che nonvi sarebbe un concorso formale tra reati perché non vi sarebbe un’ unica azione.Il motivo è inammissibile posta la corretta individuazione di un’unica azione chesi traduce in plurime violazioni di fattispecie penali coinvolgendo sia profili ediliziche inerenti i beni tutelati ex art. 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies c.p. citati.Peraltro non si rinviene né si deduce il diverso e miglior effetto derivante dallapaventata sussistenza di un medesimo disegno criminoso in luogo del concorsoformale e quindi quale sia l’interesse a ricorrere.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI