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Ordinanza — n. 25187/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest when multiple crimes stem from one criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25187/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellants failed to demonstrate a legitimate interest in challenging the conviction. Although the appellants argued that multiple criminal acts did not constitute a formal concurrence of crimes, the court found a single criminal plan underlying the violations. Consequently, the appeal was rejected as lacking merit, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 444 c.p.p.; Art. 81 c.p.: When multiple criminal facts arise from a single criminal plan, the lack of formal concurrence does not create an interest to appeal if the conviction remains substantively correct.

Parole chiave

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inadmissibility appeal single criminal plan formal concurrence of crimes interest to appeal multiple criminal facts

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
/10/1971;avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diMilano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Tsyganov Vladimir e Bondarenko Oxana hanno proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza ex art. 444 e ss.
Art. 81 c.p.
Deducono un unico motivo per la erronea qualificazione del fatto ela violazione dell’art. 81 comma 1 cod.
Art. 169 Dlgs. 42/04
Art. 518 duodecies c.p.
art. 81 comma 1 cod. pen
Deducono un unico motivo per la erronea qualificazione del fatto ela violazione dell’art. 81 comma 1 cod.

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Testo completo

/10/1971;avverso la sentenza del 19/06/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE diMilano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Tsyganov Vladimir e Bondarenko Oxana hanno proposto ricorso per Cassazioneavverso la sentenza ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. del tribunale di Milanorelativa a reati ex artt. 44 DPR 380/01, 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies comma2 cod. pen. Deducono un unico motivo per la erronea qualificazione del fatto ela violazione dell’art. 81 comma 1 cod. pen., sostenendosi in particolare che nonvi sarebbe un concorso formale tra reati perché non vi sarebbe un’ unica azione.Il motivo è inammissibile posta la corretta individuazione di un’unica azione chesi traduce in plurime violazioni di fattispecie penali coinvolgendo sia profili ediliziche inerenti i beni tutelati ex art. 169 Dlgs. 42/04 e 518 duodecies c.p. citati.Peraltro non si rinviene né si deduce il diverso e miglior effetto derivante dallapaventata sussistenza di un medesimo disegno criminoso in luogo del concorsoformale e quindi quale sia l’interesse a ricorrere.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI