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Ordinanza — n. 25181/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for moral complicity in drug trafficking due to insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25181/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the defendant's moral complicity in drug trafficking. The defense argued the trial court inconsistently attributed material guilt to co-defendants while holding the appellant only morally responsible without explaining how the appellant strengthened the criminal intent. The court rejected this, citing sufficient evidence of the appellant's presence and role in the transaction context.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 del DPR 309/90; The court must provide a coherent and motivated reasoning for attributing criminal responsibility based on moral complicity, ensuring the facts demonstrate a clear link between the accused's conduct and the illicit act.

Parole chiave

Generato dall'IA
moral complicity drug trafficking criminal responsibility insufficient evidence appeal inadmissible

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 del DPR 309/90

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Testo completo

a Corte d'appello di Bari;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Mineccia Antonio Denis propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bari che ha confermato la sentenza di condanna adottata in materia distupefacenti ( art. 73 comma 5 del DPR 309/90) del Tribunale di Bari.Si rappresenta il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione.La Corte dapprima avrebbe attribuito ai due coimputati la materialità dellacondotta illecita ma poi avrebbe affermato la responsabilità dell'attuale ricorrentea solo titolo di concorso morale e quindi vi sarebbe stato un sintomo diindecisione della sentenza; si contesta, in sostanza, che la Corte abbiavalidamente rinvenuto una condotta concorsuale a carico del ricorrente in ordinealla cessione realizzata dall'altro coimputato.

La Corte non avrebbe neppurespiegato in che termini vi sarebbe stato, da parte del ricorrente, unrafforzamento del proposito criminoso, omettendo in sostanza di spiegare in chemodo il ricorrente avrebbe rafforzato tale proposito. E si evidenzia l'assenza diogni coscienza e volontà del fatto criminoso, aggiungendo che in tal modo ilricorrente risponderebbe solo per la sua presenza al momento in cui si realizzaval'illecito. Si contesta che siano stati acquisiti elementi indiziari per individuare acarico del ricorrente il concorso materiale e morale in relazione all'attività illecitadel coimputato.Il motivo è inammissibile, a fronte di una congrua motivazione che fa riferimentoall'esistenza di plurimi elementi dimostrativi del concorso nella cessionematerialmente compiuta da altri, qual è la presenza del ricorrente (descritta daglioperanti) insieme al coimputato, nello stesso contesto spazio-temporale,considerata assieme al ruolo concretamente rivestito dall’imputato, consistitonell’essersi, il ricorrente stesso, dapprima interfacciato con l’acquirente, che, poi,procedeva, su ordine dell’imputato, ad effettuare l’acquisto con il coimputato delMineccia.A ciò si contrappone solo una personale rivalutazione di dati probatori,inammissibile in questa sede di legittimità.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI