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Ordinanza — n. 25180/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming mandatory conditional suspension due to prior non-suspended sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25180/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding procedural violations and the mandatory application of conditional sentence suspension. The appellant contended that a prior un-suspended conviction necessitated a new suspension under Article 164 of the Penal Code, while the defense argued for general mitigating circumstances. The court ruled that the lower court's denial was based on a negative prognostic assessment of the defendant's post-crime behavior and the nature of the offense, rather than a strict statutory requirement triggered by the prior record.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 627 comma 3 c.p.p.; Art. 164 c.p.: The court's refusal to grant conditional sentence suspension is not automatically required by a prior conviction without suspension but depends on a specific prognostic evaluation of the defendant's conduct and the gravity of the current offense.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence suspension prior conviction impact prognostic assessment Article 164 Penal Code procedural inadmissibility general mitigating circumstances Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 627 comma 3 c.p.p.
Art. 164 c.p.
Art. 131 bis c.p.
art. 164 cod. pen
articolo 164 cod. pen

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Testo completo

rte d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Tomassetti Allessio, che ha presentato memoria, propone ricorso per Cassazionecontro la sentenza della Corte d'appello di Roma pronunziata in sede di rinviodisposto dalla Corte di cassazione con sentenza del 23 novembre 2023.Il primo motivo deduce il vizio di violazione della legge processuale in relazioneall’articolo 627 comma tre cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, quanto allamancata concessione della sospensione condizionale della pena che per i giudicisarebbe legittimata dal cumulo di pena, giustificativa del superamento dei limitidi legge per la concessione del beneficio.

Si rappresenta che il cumulo sarebbesbagliato perché andava considerata la sola pena erogata nel giudizio appellatoperché non vi sarebbe stata concessione di sospensione condizionale per laprima condanna. Il motivo è inammissibile, atteso che al di là della erroneadeduzione della non calcolabilità della pena precedente non oggetto disospensione condizionale ( come emergente anche dal principio di dirittorichiamato dalla Corte di Cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio)non si confuta l’ulteriore motivo di diniego relativo alla insussistenza di unapositiva prognosi a favore del ricorrenteCon il secondo motivo si lamenta il vizio di violazione di legge e, evidenziandoche nella precedente condanna il ricorrente non avrebbe usufruito del beneficiodella sospensione condizionale della pena, si richiama l’art. 164 cod. pen. persostenere che alla luce dello stesso la sospensione condizionale andrebbenecessariamente concessa a favore di chi non ne abbia usufruito in occasionedella precedente condanna.

Inoltre, il giudice non avrebbe formulato alcunamotivazione della implicita prognosi negativa.Di contro, il comportamento dell’imputato tenuto dopo i fatti qui ascritti sarebbemeritevole, dovendosi escludere che sia quindi portatore di capacitàdelinquenziale.Il motivo è inammissibile, sia perché reitera le censure non fondate di cui alprimo motivo sia perché deduce una necessaria concessione del beneficio inparola in ragione della sua mancata concessione con la prima condanna senzaalcun supporto deducibile dall’invocato articolo 164 cod. pen. sia perché alfineformula una rivalutazione del merito del giudizio di prognosi che la Corte hacoerentemente spiegato anche alla luce del precedente proscioglimento ex art.131 bis cod. pen. (oltre che della precedente condanna).Con il terzo motivo si lamenta anche la mancata applicazione delle attenuantigeneriche.

Sarebbe mancata ogni valutazione da parte dei giudici di appello inquanto si sarebbero limitati ad asserire che non sarebbe ravvisabile alcunelemento degno di apprezzamento, tenuto conto dell'entità del fatto e dellapersonalità dell'imputato alla luce dei precedenti a suo carico. Si aggiunge chequanto al precedente episodio a carico risalente a circa 10 anni prima esso nonsarebbe stato ritenuto rilevante al fine della recidivaLa motivazione e' congrua fondandosi sui profili prima citati oltre chedall'occultamento di cocaina in un pubblico esercizio.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI