Cassation appeal dismissed as inadmissible for proposing generic proportionality and qualification grounds outside statutory limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant raised generic arguments regarding sentence proportionality and legal qualification that fall outside the specific grounds permitted by law. The appellant contested the trial court's decision without providing specific reasons, while the state argued these grounds were not legally admissible under the relevant procedural code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain judgments are admissible only for requests, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty/security measure; generic proportionality or motivation complaints are inadmissible.
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ICE UDIENZA PRELIMINARE diPavia;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Hajro Redina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444cod. proc. pen. del tribunale di Pavia del 7.10.2025, contestando laproporzionalità della pena e la mancanza di una corretta qualificazione, senzatuttavia specificarne le serie ragioni a fondamento. Si lamenta anche lamancanza di motivazione del trattamento sanzionatorio. Si tratta di motivi oltreche generici, che si pongono anche oltre i limiti di ricorribilità della sentenza.
Vainfatti ribadito che ai sensi del comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., comeintrodotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorsoavverso la sentenza di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivila richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto eall'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Casi qui non ricorrenti.Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI