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Ordinanza — n. 25172/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because it cites grounds not listed in Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25172/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of reasoning regarding the inapplicability of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court noted that such grounds do not fall within the exclusive categories of admissibility set forth in Article 448, paragraph 2, bis. Consequently, the court rejected the appeal because the cited reasons were entirely different from those permitted by law for challenging a settlement judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2 bis del codice di procedura penale; Appeals against settlement judgments are admissible only for specific statutory grounds, and appeals citing other reasons are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement judgment Article 448 Code of Criminal Procedure lack of reasoning

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2 bis del codice di procedura penale
e in talmodo deduce un motivo inammissibile stante il principio per cui ai sensi delcomma 2 bis dell'art. 448 cod.
Art. 129 del codice di procedura penale
BUNALE di Pesaro;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Hasanaj Ermal propone ricorso per cassazione deducendo la mancanza dimotivazione in ordine alla non applicabilità dell’art. 129 cod.
art. 129 cod. proc. pen
BUNALE di Pesaro;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Hasanaj Ermal propone ricorso per cassazione deducendo la mancanza dimotivazione in ordine alla non applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.
art. 448 cod. proc. pen
e in talmodo deduce un motivo inammissibile stante il principio per cui ai sensi delcomma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.

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Testo completo

BUNALE di Pesaro;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Hasanaj Ermal propone ricorso per cassazione deducendo la mancanza dimotivazione in ordine alla non applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. e in talmodo deduce un motivo inammissibile stante il principio per cui ai sensi delcomma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressionedella volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.

Casi qui non ricorrenti.Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI