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Ordinanza — n. 25166/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for using non-existent invoices, upholding specific intent finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25166/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's conviction for tax fraud based on non-existent invoices. The defense argued that the conviction relied on subjective non-existence rather than objective fraud and failed to apply generic mitigating circumstances like lack of criminal record. The court ruled that the lower court correctly established the specific intent required for the crime by proving the defendant knew the services were already performed by others, thereby validating the use of false invoices regardless of the issuer's status.

Regesto Legislator

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Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000; The use of invoices for objectively or subjectively non-existent operations constitutes tax fraud when the perpetrator possesses full awareness that the services were rendered by a different subject, establishing the specific intent required for criminal liability.

Parole chiave

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tax fraud non-existent invoices specific intent D.Lgs 74/2000 generic mitigating circumstances subjective non-existence Corte di Cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con ild.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
art. 62-bis
Si rammenta, piuttosto, che ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con ild.l.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017 Rv. 270986

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Testo completo

lla Corte d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello.Vinciguerra Massimo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corted'appello di Napoli, che confermava quella emessa il 18 maggio del 2021 daltribunale di Benevento, di condanna del medesimo in ordine al reato ex articolo2 del Dlgs. n. 74 del 2000, perché si avvaleva di fatture o altri documenti peroperazioni oggettivamente inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi osul valore aggiunto.Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge e di motivazione,rispetto agli elementi del delitto contestato.

La condanna sarebbe avvenuta inordine a ritenute fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. E si osservache nel caso di specie non si avrebbe riguardo all'evasione dell'Iva, per la qualesoltanto avrebbe rilievo l'inesistenza sia oggettiva che soggettiva, e la Corteavrebbe ignorato questi aspetti.Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, sul punto la Corte ha risposto,rilevando come sia stata spiegata una effettiva difesa anche in punto di talunefatture soggettivamente inesistenti, su cui le parti hanno interloquito,richiamando, i giudici, anche giurisprudenza di legittimità per la quale in tal casosi esclude il difetto di correlazione tra contestazione e sentenza (cfr. pag. 4).Il motivo poi prosegue lamentandosi la mancata precisazione delle ragioni dellaritenuta consapevolezza, da parte dell'imputato, circa la inesistenza soggettivadelle ditte emittenti: anche sul punto in realtà la Corte risponde rilevando comele fatture furono utilizzate dall'imputato che non poteva essere che consapevoledella loro inesistenza soggettiva nonché oggettiva atteso che le opere indicate infattura erano già esistenti nel 2009; si tratta di motivazione che spiegacorrettamente l'elemento soggettivo del reato, che diversamente da quantosostenuto dalla difesa, non riguarda la circostanza delle caratteristiche diinesistenza dei soggetti che emettono le fatture, quanto la consapevolezza chel'oggetto di quelle fatture sia provenuto da un autore diverso dal realerealizzatore della prestazione, alquanto datata.

In altri termini, sapere che unaprestazione indicata in fattura è stata realizzata da un soggetto diverso da chil'abbia emessa implica una piena consapevolezza di usare fatturesoggettivamente inesistenti. Oltre che inerenti prestazioni obiettivamente datempo già realizzate.La tesi poi della difesa, pure riportata nel motivo, per cui la conoscenza dellapreesistente esistenza delle prestazioni riportate in fatture non fosse patrimonioconoscitivo della ricorrente, appare meramente assertiva ossia indimostrata,inerendo peraltro alla semplice valutazione del merito che non può avere spazioin questa sede.Anche la rivendicazione circa l’assoluzione a favore del ricorrente in altra sedeprocessuale, in ragione della assente conoscenza della natura di cartiera di unaditta emittente di una fattura analoga a quanto contestato, non appare rilevanteproprio alla luce di quanto in precedenza osservato, circa il fatto che ciò cherileva è la consapevolezza dell'uso di fatture false oggettivamente osoggettivamente per il semplice dato di conoscere che quelle prestazioni eranostate realizzate ed a prescindere quindi dal fatto che l'emittente fosse o menouna cartiera.L'irrilevanza del dato da ultimo citato, peraltro di stampo sempre fattuale,permane anche a fronte della ulteriore doglianza della mancata valutazione dellacircostanza processuale suddetta, siccome priva di “decisività”, la qualecostituisce uno dei requisiti necessari perché un vizio di motivazione, sub speciedi mancanza della stessa, possa rilevare.

Va anche aggiunto che la motivazioneformulata dalla Corte appare molto analitica e spiega anche le ragioni per cuil'imputato avesse una piena conoscenza dei fatti contestati così da ritenersisussistente nei suoi confronti il dolo specifico come richiesto dalla legge.Rispetto questa che motivazione manca ogni confronto completo, con difetto dispecificità estrinseca.Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge per la mancataapplicazione delle attenuanti generiche, evidenziando elementi utilizzabili qualil’assoluzione per fatti analoghi – che all’evidenza non incide in tema di attenuantigeneriche – il presunto stato di incensuratezza, seppur limitata a reati tributari –circostanza anche essa irrilevante se non in peius ove emergano altri tipi di reaticomunque a carico – la giovane età, elemento anche esso di per sé neutro,anche in assenza di migliori specificazioni.

Si rammenta, piuttosto, che ilmancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può esserelegittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze disegno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con ild.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008,n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non èpiù sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del16/02/2017 Rv. 270986 – 01).Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge e di motivazioneosservando che le ragioni a sostegno delle attenuanti generiche avrebberodovuto contenere nel minimo le sanzioni accessorie.

La motivazione appareadeguata trattandosi peraltro di contestazione generica. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI