Italian court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding witness testimony on visible security seals. The appeal is inadmissible due to adequate reasoning. The court upholds the conviction for unauthorized entry. The appeal is inadmissible due to adequate reasoning. The court upholds the conviction for unauthorized entry.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against the second-instance judgment inadmissible, upholding the conviction for the crime of unauthorized entry. The appellant argued that the lower court failed to logically connect the witness testimony about visible security seals to the defendant's awareness of the risk. The court rejected this, noting the trial record explicitly confirmed the seals were visible along the perimeter and that the defendant entered through gaps in the electrified fence, thereby demonstrating full knowledge of the security measures. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning adequately addresses the contested witness testimony by linking the physical evidence of visible security seals to the defendant's conscious entry through specific gaps, thereby satisfying the requirement of logical coherence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
la Corte d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello.Stellato Annunziata ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte diappello di Napoli di conferma della sentenza del tribunale di Santa Maria CapuaVetere del 17 maggio 2023, di condanna della stessa in ordine al reato exarticolo 110, 349 c.p.Il ricorso deduce l'unico motivo di mancanza e contraddittorietà dellamotivazione con riguardo alle dichiarazioni del teste Pampena, escusso l'11gennaio 2023, che non avrebbe riferito di cartelli di sequestro visibili lungo tuttoil perimetro dell’edificio interessato dalla misura reale, con incidenza sullaconsapevolezza degli stessi, nonché il vizio di logicità della stessa motivazione.Il ricorso è inammissibile a fronte di adeguata motivazione che valorizza lapresenza lungo tutta la rete di recinzione elettrosaldata dei sigilli in linea con ilverbale stenografico allegato che, a pagina otto, riporta la dichiarazione del testedi polizia giudiziaria che riferisce che i sigilli erano posti vicino la predetta reteelettrosaldata, uno ogni “tot metri” ed a fronte poi del dato per cui l'accessodell'immobile sarebbe stato proprio operato attraverso varchi nella rete; invero,la sentenza richiama la predetta testimonianza, sottolineando come i sigillifossero visibili lungo il perimetro, e in tale quadro l'utilizzo per l’ingresso abusivonell’area, di varchi nella rete elettrosaldata recante i predetti sigilli, confermavala consapevolezza degli stessi.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna della ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI