Italian Court dismisses appeal against plea bargain for improper grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain judgment inadmissible because it was filed for reasons not permitted by law. The appellant challenged the conviction's existence and legal qualification, arguing for a different article and the principle of reasonable doubt. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to issues regarding the defendant's expressed will, excluding challenges to the facts or legal characterization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are admissible only for reasons concerning the expression of the defendant's will, excluding challenges to the existence of the crime or its legal qualification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
del TRIBUNALE di Catania;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Oratore Vincenzo Dario propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale diCatania per vizio di violazione di legge.L’impugnazione è inammissibile a fronte di una sentenza pronunziata ai sensidell’art. 444 cod. proc. pen. atteso che si contesta, peraltro genericamente, lasussistenza degli elementi del delitto, rivendicando l’applicazione dell'articolo 129cod. proc. pen. e il principio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio.Occorre in proposito altresì rammentare che ai sensi del comma 2 bis dell'art.448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibileesclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazionegiuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Casi quinon ricorrenti.Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI