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Ordinanza — n. 25161/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeals dismissed for procedural defects and merit-based reasoning upheld by appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25161/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared two appeals inadmissible, rejecting claims regarding procedural flaws in a plea agreement and logical inconsistencies in sentencing. The court found that a valid special power of attorney existed for one defendant, ensuring the plea's regularity, while the other defendant's appeal failed because the appellate court correctly weighed circumstantial evidence like drug package color and prior conversations about canine units. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the admissibility of a plea agreement are inadmissible if a special power of attorney is present for one defendant, confirming the exercise of defensive rights, while appeals based on alleged logical flaws in the assessment of circumstantial evidence regarding drug possession are rejected as mere merit evaluations.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility special power of attorney plea agreement validity circumstantial evidence assessment drug possession sentencing procedural defect rejection court costs and fine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

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Testo completo

REMANO il 02/12/1983;avverso la sentenza del 15/05/2025 della Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Iacomino Simone propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli che accoglieva il concordato sui motivi d'appello riducendo la penaapplicata.Si deduce il vizio violazione di legge per la mancata manifestazione del consensodell'imputato in ragione dell'assenza di procura speciale in capo ad uno dei dueavvocati proponenti il concordato.Il ricorso è inammissibile, atteso che la presenza di regolare procura speciale infavore di uno dei difensori, come ammesso nel ricorso stesso, dà conto dellapiena regolarità del concordato a fronte di un pieno esercizio della facoltàdifensiva utilizzata, intervenuta con perfetta concordanza, alfine, della decisionerispetto alle intenzioni dell'imputatoCon riferimento al ricorso proposto dall'altro imputato, Vasil Dziatko, con esso sideduce l’illogicità della motivazione per l'omessa considerazione, con riferimentoal capo b), del dato relativo alla incertezza della conoscenza del colore propriodel pacchetto giunto abusivamente all’interno della casa circondariale.il ricorso è inammissibile.

Va osservato che la Corte non solo ha valorizzato lacircostanza dell'individuazione di un pacco di colore bianco trasportato da undrone verso una cella ed il corrispondente rinvenimento di un contenitore diquesto colore, contenente droga, ma anche una conversazione dell'attualericorrente con Virgilio Veronica, con cui il primo si preoccupava di possibilicontrolli con unità cinofile, quale indizio anche esso rilevante con riferimento asostanze stupefacenti che vennero consegnate tra il 14 il 15 novembre, a frontedi tale conversazione del 16 novembre.

A questa motivazione complessiva sioppone una mera valutazione del merito.Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna deiricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI