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Ordinanza — n. 25159/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against settlement sentence for inadmissible grounds regarding legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25159/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Buccino's cassation appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence on grounds not permitted by law. The appellant argued for a violation of legal provisions, but the court held that only defects regarding the parties' intent to settle or the judge's ruling content are admissible. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement sentences are limited to defects in the parties' consent or the judge's ruling, excluding challenges to the legal qualification of the facts or sentencing determinations.

Parole chiave

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settlement sentence appeal inadmissible grounds legal qualification defect cassation procedure party consent intent

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Invero, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
articolo 599 bis cod. proc. pen
Invero, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Invero, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018,Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019
(Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019, Rv.

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Testo completo

orte d'appello di Napoli;Udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Il ricorso di Buccino Antonio è proposto avverso la sentenza della Corte d'appellodi Napoli pronunziata ex articolo 599 bis cod. proc. pen., proponendosi un unicomotivo per il vizio di violazione di legge, per avere la Corte ritenuto nonintegrata l’ipotesi di cui all’art. 73 comma cinque del DPR 309/90.Si tratta di un ricorso inammissibile perché proposto avverso sentenza diconcordato in appello per motivi non consentiti. Invero, è ammissibile il ricorso incassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. chededuca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizionidi proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018,Rv. 272969);Deve ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative adeventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti diaccedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme dellapronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio quindi può essereammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non sisiano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 – 01).Con riguardo al caso di specie questa Corte ha altresì dichiarato che èinammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito delconcordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto acensurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti inordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio dilegittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile diufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019, Rv. 277196 - 01)Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI