Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25157/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific reasoning regarding active participation versus mere complicity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25157/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had relied on spontaneous confessions and corroborating statements from co-defendants to establish the appellant's active role in drug trafficking, distinguishing it from mere complicity. The appellant's argument that the defense failed to address specific acts was rejected as a personal reading of facts that ignored the court's detailed reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 110 c.p.; Art. 366 c.p.: An appeal based on a violation of law is inadmissible if the lower court's reasoning is sufficiently specific and the appellant merely offers a personal interpretation of the facts without challenging the established evidence or logical deductions.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility active participation complicity specificity of reasoning drug trafficking charges corroborating evidence

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 c.p.
Art. 366 c.p.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e d'appello di Milano;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Avanti Silvia propone ricorso verso la sentenza della Corte di appello di Milano, diconferma della sentenza del gip del medesimo tribunale, del 18 settembre 2024,con cui l'attuale ricorrente è stata condannata in ordine a reati in materia distupefacenti, armi e ricettazione.Si propone con unico motivo il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 110c.p., con riferimento ai capi di imputazione da uno a cinque e si evidenzia il suomero ruolo di connivente, non punibile.Il ricorso è inammissibile.La Corte di appello ha riportato spontanee dichiarazioni rese dalla ricorrente, edha sottolineato come emerga da parte della stessa, attraverso l'uso diespressioni coinvolgenti sia lei che il compagno, il comune consapevolecoinvolgimento dell'imputata nelle condotte illecite ascritte.

Si tratta, in altritermini, secondo la Corte, di una dettagliata confessione confermata anche dadichiarazioni dei coimputati, riportate della prima sentenza, e trascurate secondoi giudici nell’atto di appello.In particolare, la corte ha anche citato dichiarazioni di altro concorrente nelreato, Haida, che ha specificato come la ricorrente fosse d'accordo nel custodirearmi e stupefacenti all'interno dell'abitazione da lei locata. E analoga confermasarebbe pervenuta dal compagno della ricorrente. Si è sottolineato come ladifesa non abbia considerato la commissione da parte della ricorrente di duecondotte riferite dallo stesso suo compagno, come tali confermative di unapartecipazione attiva e tutt'altro che meramente connivente.

Anche il terzoconcorrente, Haida, secondo la corte, aveva riferito di aver incaricato la donnadella cessione dello stupefacente.Appare evidente che si tratta di un'articolata motivazione rispetto alla quale ilricorso propone una personale lettura di dati disponibili, peraltro non tenendoconto degli argomenti utilizzati dalla corte, così incorrendo anche in un difetto dispecificità.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI