Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds, rejecting claim that general mitigating factors outweigh prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Neagu Valentin Alexandru inadmissible, upholding the lower court's conviction for crimes linked by recidivism. The appellant argued that general mitigating circumstances should prevail over the recidivism, claiming the appellate court ignored the defendant's real danger and focused solely on the time gap between offenses. The court rejected this, noting that the lower court correctly assessed the defendant's dangerousness based on specific prior facts, drug possession, and a dangerous escape attempt, making the exclusion of mitigating factors legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 comma 5 DPR 309/90; Art. 600 c.p.p.: Recidivism prevails over general mitigating circumstances when the lower court properly assesses the defendant's enduring and aggravated dangerousness based on specific factual indicators.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
025 della Corte d'appello di Roma;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Il ricorso proposto da Neagu Valentin Alexandru avverso la sentenza della Cortedi appello di Roma, di conferma della condanna per reati, avvinti incontinuazione tra loro, di cui all'articolo 73 comma cinque del DPR 309/90, èinammissibile.Si deduce un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione,lamentandosi il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti genericherispetto alla recidiva. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto della realepericolosità dell'imputato.
E si sarebbe limitata solo a considerare la gravità delfatto nell'arco temporale fra il reato qui giudicato e la precedente condanna. Lamotivazione poi, sarebbe illogica, essendosi comunque riconosciuta l'eccessivitàdella pena inflitta, riducendola.La manifesta infondatezza si spiega a fronte di una motivazione che applica ivigenti principi in materia di valutazione della recidiva: infatti, la Corte haconsiderato un precedente specifico per un fatto di poco precedente, ed haaggiunto nel suo giudizio di perdurante e aggravata pericolosità, anche laconsiderazione del possesso di tre tipologie di stupefacente, quale datosintomatico dell'inserimento dell’imputato nel mercato degli stupefacenti,accanto anche al tentativo di sottrarsi agli operanti, mediante una spericolatafuga realizzata senza essere in possesso di patente di guida.
In tale quadro lamotivazione appare congrua ai fini della esclusione della invocata prevalenzadelle attenuanti. Si oppone ad essa una personale rivalutazione del merito, cometale inammissibile in questa sede. La circostanza altresì, della riduzione deltrattamento sanzionatorio inflitto attiene a profilo distinto, che non incide suquello suindicato.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI