Italian court dismisses appeal against drug conviction for alleged lack of reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Rizzo Valerio Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to reclassify the offense under Article 73, Paragraph 5 of the relevant decree, claiming insufficient reasoning. The court rejected this, noting the appellate judgment thoroughly weighed multiple factors including drug quantity, concealment methods, and evidence of criminal circuit insertion, which cannot be re-evaluated at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 DPR 309/90; Art. 73 comma 5 DPR 309/90: An appeal alleging a lack of reasoning or illegality based on a different assessment of available facts is inadmissible in the Court of Cassation, as the appellate court's evaluation of evidence and circumstances is binding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Noviello;Il ricorso proposto da Rizzo Valerio Massimo avverso la sentenza della Corte diappello di Roma , di condanna in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90,deduce un solo motivo, di violazione di legge, di mancanza di motivazione eillogicità della stessa, per mancata riqualificazione ai sensi dell'articolo 73 commaquinto.Il ricorso è inammissibile. A fronte di una motivazione che esamina plurimiparametri in conformità con l’indirizzo giurisprudenziale di riferimento, quali ilpeso ponderale complessivo, la diversa qualità di stupefacente, le modalità dellacondotta con occultamento in vari punti dell'abitazione, oltre che indosso, condroga già frazionata e pronta per la vendita, oltre a una somma di danaroconsistente, che peraltro ragionevolmente sono considerati in sentenza comedimostrativi dell'inserimento in circuiti criminali, si oppone una unilateralerivalutazione dei dati disponibili che, come noto, attenendo al merito, non puòessere presa in considerazione in questa sede di legittimità.In altri termini si oppone al giudizio di cui alla sentenza una mera diversarivalutazione dei dati disponibili, inammissibile in questa sede.Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE NOVIELLO ANTONELLA DI STASI