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Ordinanza — n. 25145/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific correlation with the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25145/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments lacked specific correlation with the contested judgment. The appellant argued that the lower court erred in finding the defendant had not declared her husband's prior convictions, but the court noted the judgment actually addressed whether the husband was in detention, not his conviction history. Consequently, the appeal was rejected for being generic and failing to meet the statutory requirement of specificity.

Regesto Legislator

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Art. 522 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible for lack of specificity if the grounds cited do not correlate with the reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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lack of specificity inadmissible appeal correlation with judgment Art. 522 code of criminal procedure generic grounds of appeal motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 522 cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 522 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
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Testo completo

'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Cippone Donata;considerato che con i due motivi di ricorso si nega la sussistenza del delittocontestato e si denuncia la violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., conargomentazioni invero prive di correlazione con la sentenza impugnata -e per ciòsolo inammissibili perché aspecifici- oltre che manifestamente infondate, inquanto smentite dalle emergenze processuali e da una motivazione adeguata,logica e non contraddittoria, che ha osservato che con l’imputazione si contesta aCippone di non avere dichiarato che il marito aveva riportato condanne per reatiaggravati ai sensi dell’attuale 416-bis.1 cod. pen., e non che lo stesso si trovassein stato di detenzione, per come dedotto con l’impugnazione; che tale condizioneostativa al riconoscimento del beneficio risultava da due sentenze di condanna,entrambe irrevocabili, risalenti ad almeno due anni prima della data in cui venivaresa la dichiarazione richiesta ai fini del riconoscimento del reddito dicittadinanza;rilevato che i generici motivi d’impugnazione non si confrontano con lemotivazioni esposte dai giudici, così risultando aspecifici per mancanza dicorrelazione con la sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità delricorso per difetto di specificità, atteso «l'impugnazione è inammissibile pergenericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto diimpugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimentocensurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI