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Ordinanza — n. 25144/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of post-sentence mandate under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25144/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Marouen Toujani inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued violations of specific articles regarding the right to defense, but the court found the appeal manifestly unfounded. The decision rests on the fact that the appeal was lodged before a new law took effect, meaning the appellate judges correctly applied the previous disciplinary rules which require a specific mandate issued after the sentence is pronounced.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022; Appeals filed prior to the enactment of the new law must be judged under the previous disciplinary regime, which mandates a specific post-sentence authorization for the defense to proceed.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of mandate procedural code temporal validity defense rights allontanamento allontanamento in diritto degli stranieri disoccupazione dei lavoratori migranti

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022
Art. 3, 24, 27 Cost.
Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23680 del 06/06/2025, Pino
Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, De Felice
Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025
287855 – 01; Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025, Rv.
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Testo completo

orte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Marouen Toujani;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge in ordine agli artt. 581, comma 1, cod. proc. pen., 591, comma 1, cod.proc. pen., 89, comma 3, D. Lgs. n. 150 del 2022, 3, 24, 27 e 111 Cost. èmanifestamente infondato;che, in particolare, trattandosi di impugnazione anteriore al 25 agosto 2024,data di entrata in vigore della legge del 9 agosto del 2024, n. 114, i giudici diappello hanno fatto corretta applicazione della previgente disciplina e dei principiconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 5, n. 23680 del06/06/2025, Pino, Rv. 288203 – 01;

Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep.2025, De Felice, Rv. 287855 – 01; Sez. 4, n. 14453 del 04/02/2025, Rv. 287973– 01), dichiarando l’inammissibilità dell’atto di appello proposto dal difensoresenza specifico mandato rilasciato dopo la pronuncia della sentenza sottopostaa gravame, e sottolineando come in tale disciplina, tenuto conto della ratio adessa sottesa, non si ravvisino i profili di incostituzionalità individuati dalla difesa;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI