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Ordinanza — n. 25143/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding unrelated substantive liability claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25143/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of correlation with the lower court's preliminary ruling on inadmissibility. The appellant attempted to challenge substantive liability and exclusion grounds under Article 131-bis of the Penal Code, which the appellate court had not addressed. Consequently, the court ruled that the appeal violated the principle of specificity, rendering it procedurally void.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if it lacks any indication of correlation between the reasons argued against the decision and the grounds relied upon by the appealed act.

Parole chiave

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lack of specificity correlation requirement procedural inadmissibility generic appeal Article 131-bis penal code motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945
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Testo completo

i;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Felice Ferrara;lette le conclusioni rassegnate dalla parte civile;rilevato che la Corte di appello di Potenza, con la sentenza impugnata, hadichiarato l’inammissibilità dell’appello rilevandone la genericità e l’aspecificità;considerato che il ricorso in esame non si rivolge a tale declaratoriad’inammissibilità, ma sviluppa temi intesi a negare l’affermazione diresponsabilità e a dolersi del mancato riconoscimento della causa di esclusionedella punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., così mancando di correlazione conla sentenza impugnata, che non ha delibato le questioni di merito, avendodichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione in via preliminare;considerato che la mancanza di correlazione conduce all’inammissibilità delricorso per difetto di specificità, atteso «l'impugnazione è inammissibile pergenericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioniargomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto diimpugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimentocensurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;rimarcato che l’inammissibilità del ricorso impedisce l’instaurazione di unregolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che lasentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta preclusoqualsiasi accertamento sulla prescrizione del reato successiva alla sentenzaimpugnata;consdierato, infine, che va disattesa la richiesta avanzata dalla partecivile, di liquidazione delle spese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.

A talproposito va rimarcato che la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazionedelle spese processuali quando abbia effettivamente esplicato un'attività direttaa contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civilerisarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. Tale attività non sirinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazione non può averealcun seguito. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

Nulla sulle spese sostenute dalla parte civile.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI