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Ordinanza — n. 25142/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violates minimum penalty rights under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25142/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Shana Foglieni inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Foglieni argued that the court's sentencing determination violated her right to a minimum penalty, but the court found her claims factually unfounded. The court ruled that sentencing discretion, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls under the trial judge's authority under Articles 132 and 133 of the Penal Code and is not subject to appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The appellate court lacks jurisdiction to re-evaluate the congruity of the sentence imposed by the trial judge, as the determination of the sanctioning treatment, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, constitutes an exercise of the trial judge's discretionary power and is not subject to a review for arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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sentencing discretion appellate review minimum penalty right Penal Code provisions inadmissible appeal judicial arbitrariness congruity of sentence

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

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Testo completo

i;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;Letto il ricorso presentato nell’interesse di Shana Foglieni;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, oltre cheformulato in termini privi di concreta specificità, esso risulta anchemanifestamente infondato, in quanto, si è sostanzialmente rivendicato uninesistente diritto al minimo della pena, mentre deve ribadirsi che, secondol’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione deltrattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioniprevist i per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a t itolo dicontinuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura chemiri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI