Cassation court dismisses appeals against online fraud conviction for lack of evidence review power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeals by Veronica Vita Tramonte and Angelo Caruso inadmissible regarding their conviction for online fraud. The appellants argued that the lower court misinterpreted evidence and failed to consider alternative factual reconstructions, but the court held that reviewing the weight of evidence is exclusively the trial judge's power. Consequently, the appeals were rejected because the appellate court's reasoning was logical and free from legal defects, upholding the conviction based on the card's name and the non-episodic nature of the acts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate the probative capacity of evidence or reinterpret factual elements, reserving such assessment solely to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
LLO il 17/04/1989avverso la sentenza del 07/10/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi congiuntamente proposti nell’interesse di Veronica VitaTramonte e Angelo Caruso;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in relazione all’art. 640 cod. pen. per il mancatoaccoglimento dell'istanza di assoluzione perché il fatto non sussiste, oltre adessere meramente reiterativo di profili di censura adeguatamente vagliati edisattesi dai Giudici di appello, tende ad ottenere una inammissibile rivalutazionedella capacità dimostrativa delle prove e non si confronta con gli argomentiofferti dalla Corte di merito, che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici,ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in ordine alla sussistenza dellaresponsabilità (sul punto, si veda pag. 2 della sentenza impugnata); esula,infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944); contrariamente a quanto dedotto, con motivazione chenon si presta ad alcuna censura, in quanto priva di fratture logiche e aderentealle emergenze processuali, la Corte di appello ha logicamente ritenuto difondare la responsabilità per la truffa online sulla intestazione della carta su cui èavvenuto il pagamento, anche tenuto conto che la stessa carta veniva estintapoche settimane dopo i raggiri;precisato che le censure in esame, ancorché intitolate al vizio ditravisamento della prova, vanno più correttamente collocate nella nozione ditravisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza-censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa,sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenutadalla corte di appello.
Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi in cuisi sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su unaprova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso daquello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare glielementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma diverificare se questi elementi esistano», (in tal senso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale struttura critica non sirinviene nel caso in esame, dove con l’impugnazione si offre una rivisitazione delquadro probatorio, che si assume erroneamente valutato dai giudici;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dilegge in relazione all’art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, inquanto − posto che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosicompiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra tra i poteridiscrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato inquesta sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delleargomentazioni postevi a sostegno − deve sottolinearsi come i giudici di appelloabbiano fatto corretta applicazione della disposizione di cui all’art. 131-bis cod.pen e dei principi di diritto che regolano la materia (cfr.
Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.274647), ritenendo ostative alla configurabilità della causa di non punibilità inesame: l’insidiosità delle condotte, il non trascurabile danno economico e ilcarattere non episodico del fatto;rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibile, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI