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Ordinanza — n. 25140/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming evidence distortion as inadmissible due to lack of legal violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25140/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Fabio Tugnoli's appeal inadmissible, rejecting his claim of evidence distortion regarding the deposition at s.i.t. The court found the argument merely a re-evaluation of factual credibility rather than a challenge to legal errors or manifest illogical reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because the alleged distortion did not meet the strict statutory requirements for admissibility under Article 192 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; The distortion of evidence is inadmissible in a cassation appeal unless it demonstrates a violation of law or manifest illogicality, and must strictly correspond to the proven facts established in the contradictory proceedings.

Parole chiave

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evidence distortion cassation appeal s.i.t. deposition factual credibility Article 192 procedure manifest illogicality inadmissible appeal abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
5-7 della sentenza impugnata), nelrispetto delle regole di cui all'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
5-7 della sentenza impugnata), nelrispetto delle regole di cui all'art. 192 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018
Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012
Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione;in questo senso, Sez.
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017
41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione;in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv.
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Testo completo

Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di Fabio Tugnoli;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio dimotivazione per il travisamento della prova, con particolare riguardo alladeposizione a s.i.t., è manifestamente infondato perché non è volto a evidenziareviolazioni di legge o mancanze argomentative e manifeste illogicità dellasentenza impugnata, ma mira a sollecitare un improponibile sindacato sullescelte valutative della Corte di appello, basate su di una lineare e adeguatamotivazione, strettamente ancorata a una completa disamina delle risultanzeprocessuali (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata), nelrispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.;che, inoltre, non ricorrano le condizioni richieste per la deducibilità del viziodi travisamento della prova, alla luce del pacifico orientamento di legittimità inforza del quale «il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con ilricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesiin cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi digravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, siaquando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamentodelle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifestaevidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della noncorrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto alcompendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (così, tra molte,Sez. 2, Sentenza n. 5336 del 09/01/2018, L.

Rv. 272018 - 01);precisato che le censure in esame, ancorché intitolate al vizio ditravisamento della prova, vanno più correttamente collocate nella nozione ditravisamento del fatto, in quanto la sentenza impugnata viene -in sostanza-censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa,sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenutadalla corte di appello. Il travisamento della prova, invero, «ricorre nei casi in cuisi sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su unaprova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso daquello reale.

In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di reinterpretare glielementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma diverificare se questi elementi esistano», (in tal senso, cfr. Sez. 4, n. 4675 del17/05/2006, dep., Bartalini, Rv. 235656 – 01). Tale struttura critica non sirinviene nel caso in esame, dove con l’impugnazione si offre una rivisitazione delquadro probatorio, che si assume erroneamente valutato dai giudici;rimarcato che le osservazioni relative alla attendibilità dei dichiaranti sonoinammissibili perché vanno annoverate tra le deduzioni di merito, atteso che ilvaglio critico delle dichiarazioni da essa rese è precluso alla Corte di cassazione,essendosi già spiegato che la valutazione della credibilità della persona offesa dalreato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sededi legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (intal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, in motivazione;in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI