Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments already rejected in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments previously rejected by the appellate court without providing new specific criticism. The appellant challenged the attribution of liability for assault and damage, but the defense's submissions were found to be generic complaints rather than substantive legal critiques. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the requirement of offering a critical argument against the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it reproduces and reiterates the same grounds raised in the appeal act and substantively rejected in the second instance, without critically engaging with the arguments used in the impugned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Hicham Aissaoui;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio dimotivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di lesione edanneggiamento, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questasede, in quanto, condividendo la ricostruzione dei fatti operata dai giudici dimerito ma contestandone la relativa valutazione, la difesa ha finito per reiterareprofili di censura già congruamente attenzionati e respinti dalla Corte territoriale(si veda pag. 4 della impugnata sentenza) e, pertanto, privi di effettivaspecificità;che, infatti, i giudici di appello, con una motivazione esente dai vizi dicontraddittorietà e manifesta illogicità contestati dalla difesa, hannoadeguatamente indicato le ragioni per cui deve ritenersi sussistente il contributodell’odierno ricorrente alla realizzazione dei due suddetti delitti funzionalmenteconnessi al reato di rapina;considerato che, a fronte di ciò, il ricorrente reitera le medesime doglianze dimerito in punto di responsabilità, senza esporre censure riconducibili a quelleprospettabili in sede di legittimità e trascurando in gran parte di confrontarsi conle argomentazioni esposte dai giudici di merito.
Da ciò discende l’inammissibilitàdel ricorso, perché «è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce ereitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respintiin secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nelprovvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare unapresunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti inappello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessiconsiderare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolverela tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto diricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI