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Ordinanza — n. 25134/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding attempted vs consummated robbery classification based on established case law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25134/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the robbery was merely attempted rather than consummated. The appellant argued for a requalification of the facts, but the court found these arguments were a mere reproduction of issues already correctly examined and dismissed by the territorial court. The decision relied on consistent precedent establishing that the simple removal of goods suffices for consummation, even if the owner's intervention prevented final possession.

Regesto Legislator

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Art. 624 c.p.; Art. 624-bis c.p.: The simple act of removing the stolen goods constitutes consummation of attempted robbery, and the owner's subsequent intervention preventing final possession does not negate this legal characterization.

Parole chiave

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attempted robbery consummated robbery removal of goods final possession Cassation appeal legal characterization procedural inadmissibility reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 624 c.p.
Art. 624-bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti
Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010, Pistola
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Testo completo

e d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Simone Ugolini;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nelreato di rapina impropria tentata anziché consumata, risulta meramenteriproduttivo di rilievi in fatto già oggetto della corrispondente doglianza di appelloe già correttamente esaminati e respinti dalla Corte territoriale, ribadendo iconsolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia (si vedano lepagg. 5 e 6, ove si è sottolineato il pieno compimento della sottrazione dellamerce e come l’intervento del proprietario avesse impedito solo il definitivoimpossessamento della refurtiva, elemento non richiesto ai fini dellaconsumazione della fattispecie di rapina impropria), in ciò facendo correttaapplicazione della costante giurisprudenza di legittimità ha spiegato che ai finidella consumazione è sufficiente la sola sottrazione (un tal senso, cfr., fra molte,Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01;

Sez. 2, n. 14305del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848 – 01; Sez. 2, n. 35006 del 09/06/2010,Pistola, Rv. 248611 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI