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Ordinanza — n. 25133/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for being too generic and lacking specific reference to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25133/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Molly Bosco inadmissible due to its overly generic nature. The sole ground of appeal, alleging a violation of law, failed to reference the specific content of the contested sentence's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required precision and relevance mandated by criminal procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, e Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be specific and relevant to the contested decision; generic complaints without reference to the actual reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds violation of law specific reference censorial relevance criminal procedure code costs of appeal falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
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Testo completo

'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Molly Bosco;considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio diviolazione di legge, è formulato in termini oltremodo generici, essendototalmente privo di qualsivoglia riferimento all’effettivo contenuto dellamotivazione della sentenza impugnata e, pertanto, non connotato da puntualitàe concreta pertinenza censoria, richieste, a pena di inammissibilità, dagli artt.581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI