Italian court dismisses appeal on prescription and evidence grounds regarding counterfeit goods conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the statute of limitations and evidentiary sufficiency. The appellant incorrectly calculated the prescription period by applying the wrong sentencing paragraph for the crime of counterfeiting. Furthermore, several grounds raised for the first time in this stage were deemed inadmissible because they concerned issues already decided by the lower court and thus acquired res judicata effect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 157, 161 cod. pen.: In cases of counterfeiting, the attenuated hypothesis constitutes a special mitigating circumstance rather than an independent crime, meaning prescription must be calculated based on the maximum penalty of the first paragraph; appeals raising issues not devolved to the appellate court are inadmissible due to res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di Raffaele Pollio e le memoriesopravvenute;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l'estinzione delreato di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen. per prescrizione, risultamanifestamente infondato, rilevando come il ricorrente individui erratamente ilmassimo edittale da utilizzare quale parametro per il calcolo della prescrizione,non dovendosi fare riferimento alla pena indicata dall'art. 648, comma secondo,cod. pen., ma a quella prevista dall'art. 648, comma primo, cod. pen., inapplicazione dell’insegnamento di questa Corte, a mente del quale «in tema diricettazione, l'ipotesi attenuata prevista da tale norma del secondo commadell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice,ma una circostanza attenuante speciale e ne consegue che, ai finidell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dalprimo comma del predetto articolo» (Sez. 2, Sentenza n. 14767 del 21/03/2017,Aquaro, Rv. 269492;
Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, Renzi, Rv. 254307);che, alla luce di tale premessa, avendo riguardo alla pena detentivamassima comminata dall'art. 648, cod. pen. (anni otto di reclusione) e inapplicazione degli articoli 157, comma primo, cod. pen. e 161, comma secondo,cod. pen., il tempo necessario al perfezionamento della fattispecie estintiva èpari a dieci anni; ne consegue che, dalla lettura dell'imputazione, il reato risultacommesso nel dicembre 2016, così che il decennio andava a scadere il 1°dicembre 2026;ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dilegge e vizio di motivazione con riferimento alla presunta carenza degli elementiprobatori in relazione all’art. 648 cod. pen., oltre ad essere già proposto inappello e già motivatamente esaminato e respinto dai giudici di merito, risultafinalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali e unadiversa ricostruzione della vicenda fattuale, estranee al sindacato di legittimità, iquali hanno disatteso tale motivo di appello – si veda pag. 2 della sentenzaimpugnata – affermando come la destinazione dei prodotti in oggetto alla venditae la contraffazione si evinca sia dalle modalità di detenzione (effettuata in stock)sia dalla fedele riproduzione dei marchi sugli stessi, fedele, si precisa, e nongrossolana riproduzione;considerato, inoltre, il ricorrente riporta delle massime di giurisprudenza inrelazione alla prova della contraffazione raccolta con la testimonianza deglioperatori di polizia giudiziaria e in riferimento alla necessità che ai fini dellacontraffazione è necessario che il marchio non sia registrato, così sembrandoevocare delle questioni che, tuttavia, non risultano devolute al giudicedell’appello, per come emerge dal riepilogo dei motivi contenuto nella sentenzaimpugnata, non contestato dal ricorrente.
A tal proposito, va ribadito che «nelgiudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni delgiudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, conspecifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primogrado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n.4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, Di Fenza, Rv. 274346);osservato, infine, che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta violazionedi legge e vizio di motivazione con riferimento alla omessa concessione dellecircostanze attenuanti generiche, al trattamento sanzionatorio e alla conversionein pena pecuniaria, oltre che riproduttivo di profili di censura già adeguatamentescrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di pertinentiargomenti giuridici, con cui il ricorrente omette il confronto, risulta altresìmanifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha puntualmentemotivato sulle richieste in esame inerenti alla pena (si veda, in particolare, pag.3 della sentenza impugnata);considerato, quanto all’omessa motivazione in ordine alla negazione dellasospensione condizionale della pena, che anche in questo caso non risultadedotto alcun motivo sul punto, per come emerge dal riepilogo contenuto nellasentenza di appello, così valendo anche in questo caso l’inammissibilità di unmotivo d’impugnazione sollevato per la prima volta in sede di legittimità;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI