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Ordinanza — n. 25130/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of appellate arguments without critical engagement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25130/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments already rejected by the Court of Appeal without engaging critically with the reasoning. The appellant failed to address specific points regarding the defendant's logistical support and the denial of generic mitigating circumstances. Consequently, the court dismissed the petition and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already rejected in the second instance without providing a specific, critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere repetition critical engagement generic mitigating circumstances procedural costs Cassation procedure second instance rejection motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01);considerato che il terzo motivo di ricorso, che si rivolge al trattamentosanzionatorio, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D.
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
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Testo completo

e d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti il ricorso proposto nell’interesse di Giuseppe Ragona e le memoriesopravvenute;considerato che il ricorrente reitera i medesimi motivi esposti con il gravamee disattese dalla corte di appello, che ha spiegato le ragioni per cui dovevaessere confermata l’affermazione di responsabilità (alle pagine 3-5, dove sirimarca -tra l’altro- che l’impugnazione non considera quanto registrato dalletelecamere posizionate sul luogo degli eventi e nei territori di confine fra laprovincia di Varese e la Svizzera, che vedevano l’imputato supportare gliesecutori materiali della rapina negli spostamenti, effettuare un sopralluogonell’imminenza del fatto e sostanzialmente svolgere la funzione di palostazionando nell’area di sosta tra Cremenaga e Luino). I giudici hanno altresìrimarcato (alla pag.

6) che il contributo di Ragona non poteva considerarsimarginale, in ragione dell’apporto logistico, strumentale e di sostegnoqualitativamente essenziale alla realizzazione della rapina);rilevato che, a fronte di una motivazione adeguata, logica, noncontraddittoria, aderente alle emergenze processuali e giuridicamente corretta, ilricorrente reitera le medesime doglianze di merito in punto di responsabilità e diprospettabili in sede di legittimità e trascurando in gran parte di confrontarsi conle argomentazioni esposte dai giudici di merito. Da ciò discende l’inammissibilitàdei motivi in esame, perché «è inammissibile il ricorso per cassazione cheriproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello emotivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gliargomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in manieragenerica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); ovvero che «è inammissibile il ricorso percassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito,dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quantoomettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.277710 – 01);considerato che il terzo motivo di ricorso, che si rivolge al trattamentosanzionatorio, risulta generico per indeterminatezza perché privo dei requisitiprescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte diuna motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che escludendola recidiva ha ridotto la pena, pur negando le circostanze attenuanti genericheper l’assenza di elementi positivi e per i precedenti dell’imputato, non indica glielementi che sono alla base della censura formulata, non esplicitando specificheragioni critiche, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuarei rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;osservato che la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato lecircostanze attenuanti generiche è conforme ai principi di diritto affermati daquesta Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche può essere legittimamente giustificato anche con l’assenza di elementio circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo,Rv. 281590;

Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 – 01; Sez. 1, n.39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,Papini, Rv. 260610), potendosi valorizzare in tale direzione anche i soliprecedenti penali a carico del prevenuto (cfr., ad es. Sez. 6, n. 57565 del15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017,Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 -01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende;precisato che l’esito decisorio rimane immutato anche avendosi riguardo allememorie sopravvenute.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIANO IMPERIALI