Cassation appeal dismissed for inadmissibility as fact-finding and calunnia liability are reserved for the court of first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new factual reconstruction regarding liability for the crime of calunnia, but the court noted that such fact-finding is exclusively the province of the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it sought to re-evaluate evidence already properly assessed by the appellate court without violating any laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or assess liability for calunnia, reserving such power exclusively to the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
posto da: BUFFONE GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 25/05/1977 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Buffone; letta la memoria dell'avv. Renzo Andricciola, difensore di Giuseppe Buffone, il quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'attribuito reato di calunnia di cui al capo B), non è consentito in sede di legittimità, in quanto, oltre a riprodurre profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello con corrette argomentazioni, con le quali il ricorrente non risulta essere specificamente confrontato, risulta volto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, con riguardo sia all'elemento oggettivo, alla luce delle dichiarazioni, convergenti nel loro nucleo, delle due persone offese, di Kevin Isabella e della testimone oculare Maria Cortese, sia all'elemento soggettivo, quale risultava dall'avere, nella propria querela, consapevolmente ribaltato la prospettiva degli avvenimenti, e come era confermato anche dalla promessa di rovinare una delle due persone offese (si vedano, in particolare, le pagine 3-5 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dich P.Q.M