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Ordinanza — n. 25010/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as fact-finding and calunnia liability are reserved for the court of first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25010/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a new factual reconstruction regarding liability for the crime of calunnia, but the court noted that such fact-finding is exclusively the province of the lower court. Consequently, the appeal was rejected because it sought to re-evaluate evidence already properly assessed by the appellate court without violating any laws.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p., n. 3; Art. 360 c.p.p., n. 4: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or assess liability for calunnia, reserving such power exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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calunnia liability Court of Cassation powers fact-finding exclusivity inadmissible appeal appellate review limits falsa dichiarazione della parte censura dell'accertamento dei fatti attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p., n. 3
Art. 360 c.p.p., n. 4

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

posto da: BUFFONE GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 25/05/1977 avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Buffone; letta la memoria dell'avv. Renzo Andricciola, difensore di Giuseppe Buffone, il quale, dopo avere argomentato in ordine all'ammissibilità del ricorso, ha insistito per l'accoglimento dello stesso; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'attribuito reato di calunnia di cui al capo B), non è consentito in sede di legittimità, in quanto, oltre a riprodurre profili di censura che sono stati già adeguatamente vagliati dalla Corte d'appello con corrette argomentazioni, con le quali il ricorrente non risulta essere specificamente confrontato, risulta volto a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del proprio convincimento, con riguardo sia all'elemento oggettivo, alla luce delle dichiarazioni, convergenti nel loro nucleo, delle due persone offese, di Kevin Isabella e della testimone oculare Maria Cortese, sia all'elemento soggettivo, quale risultava dall'avere, nella propria querela, consapevolmente ribaltato la prospettiva degli avvenimenti, e come era confermato anche dalla promessa di rovinare una delle due persone offese (si vedano, in particolare, le pagine 3-5 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione ogni rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dich P.Q.M