Italian Court dismisses appeal on insurance fraud appeal regarding investigation report admissibility and witness testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the admissibility of a private investigator's report and the necessity of witness testimony. The court found the lower court's reasoning correct, noting that the investigation report was not a defensive statement and that the witness testimony was superfluous given existing evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 124 cod. pen.; Art. 148 d.lgs. n. 209/2005; Art. 191 cod. proc. pen.; Art. 391-bis cod. proc. pen.; Art. 642 cod. pen.: The ordinary limitation period for filing a complaint applies even if an administrative procedure is activated; private investigator reports are admissible evidence in insurance fraud cases as they are not defensive statements, and witness testimony may be rejected if superfluous due to sufficient existing proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
I FRANCO nato a PATTI il 31/01/1971 avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Franco Giardina Buscemi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 124 cod. pen. e all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, e il vizio di motivazione, «con riferimento alla valutazione della missiva redatta dalla compagnia assicurativa in data 10.12.2018», asseritamente travisata, è manifestamente infondato, attesa la correttezza della tesi della Corte d'appello secondo cui, anche ad ammettere che la compagnia assicurativa, con la missiva del 10/12/2018, avesse attivato la procedura amministrativa di cui all'art. 148 del d.lgs. n. 209 del 2005, purtuttavia, come è affermato dalla Corte di cassazione (Sez. 2, n. 11144 del 18/12/2020, dep. 2021, Ergo Assicurazioni s.p.a., Rv. 280993-01), il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen. e decorre dallo spirare del termine di trenta giorni dalla comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro, con la conseguente tempestività della querela presentata il 18/01/2019; considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 191 cod. proc. pen., con riferimento all'inutilizzabilità della relazione dell'investigatore privato Agostino Catanzaro, e il vizio di omessa motivazione su tale punto, è manifestamente infondato, atteso che, con particolare riguardo al reato di frode in assicurazione, di cui all'art. 642 cod. pen., e alle dichiarazioni rilasciate dai soggetti coinvolti nel sinistro all'investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice - queste essendo le fonti di prova piuttosto che la relazione dello stesso investigatore - se ne deve affermare l'utilizzabilità, in quanto non si tratta di dichiarazioni assunte dal difensore nell'ambito di attività di investigazione difensiva, con la conseguenza che non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 391-bis cod. proc. pen.; ritenuto che il terzo motivo, con il quale si lamenta la mancata assunzione della prova decisiva costituita dall'escussione del testimone Antonio Presti, è manifestamente infondato, atteso che la Corte d'appello si deve ritenere avere adeguatamente motivato in ordine sia alla mancata tempestiva deduzione della suddetta prova, in quanto essa avrebbe potuto essere tempestivamente richiesta in relazione alle circostanze indicate nelle liste testimoniali delle altre parti, sia, comunque, alla manifesta superfluità della stessa, a fronte della già raggiunta dimostrazione delle condizioni del cancello, incompatibili con lo scardinamento di esso per effetto di un urto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M