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Ordinanza — n. 25007/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic lack of motivation failing to meet statutory requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25007/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the lower court's lack of motivation. The appellant argued the decision lacked sufficient reasoning, but the court found the grievance failed to identify specific elements violating the statutory requirements for a valid challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A cassation appeal based on a generic defect of motivation is inadmissible if it fails to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect of motivation generic grievance requirement procedural costs award judicial review limits modifica della licenza edilizia violazione delle norme edilizie cambiamento di destinazione di zona edificabile

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Milia Daniele; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

posto da: MILIA DANIELE nato a MERATE il 19/01/1999 avverso la sentenza del 22/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Milia Daniele; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M