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Ordinanza — n. 25006/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for untimely objection to nullity and violation of procedural chain rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25006/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant failed to timely raise the objection regarding the general nullity caused by the revocation of defense texts, which the court deemed definitively cured. Additionally, the civil provisions were raised for the first time before the Supreme Court, violating the principle of the continuous chain of devolution under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; The failure to timely raise an objection to procedural nullity results in its definitive cure, and arguments introduced for the first time before the Supreme Court violate the principle of the continuous chain of devolution.

Parole chiave

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untimely objection nullity continuous chain devolution violation procedural rules general nullity regime Cassation inadmissibility restituzione dei sussidi statali istanza tardiva di restituzione dei termini risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: D'AVINO ANTONIO nato a SCAFATI il 03/07/1967 avverso la sentenza del 17/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio D'Avino; considerato che la nullità generale a regime intermedio che sarebbe stata generata dalla revoca della ammissione di parte dei testi a difesa non è stata tempestivamente eccepita sicché deve ritenersi definitivamente sanata; rilevato che il secondo motivo di ricorso relativo alle statuizioni civili è stato dedotto per la prima volta in Corte di legittimità con insanabile frattura della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; considerato infine che il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato in quanto - contrariamente a quanto dedotto - la quantificazione della sanzione risulta giustificata con argomenti non manifestamente illogici ed aderenti alle emergenze processuali (pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente *ndra l3ccLione Luciano I, pehali DtsPOSITATA CANC ERta •t3 L je26, %te ›Otortiii De