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Ordinanza — n. 24999/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds were already adequately examined and rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24999/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a new investigation, photographic identification, and reclassification of the offense under Article 624 bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the lower courts had already thoroughly analyzed and correctly dismissed these specific arguments in their written judgment.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals must contain specific criticism of the lower court's reasoning; if the grounds merely reproduce issues already adequately examined and rejected by the lower courts without new specific analysis, the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of grounds adequate examination Art. 609 c.p.p. Art. 610 c.p.p. procedural economy specific criticism censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 610 c.p.p.
Art. 624 bis cod. pen.
art. 624 bis cod. pen
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Testo completo

nato a TRANI il 27/04/1979 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gaetano Caselli, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine al riconoscimento fotografico ed alla prova dichiarativa costituita dalle divergenti dichiarazioni della persona offesa, l'altro il difetto di motivazione sul diniego di rinnovazione istruttoria e la mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva, nonché gli ultimi due l'inosservanza della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla negata riqualificazione del fatto ex art. 624 bis cod. pen. ed all'omessa disapplicazione della recidiva, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sulla superfluità di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso un nuovo esame della persona offesa, la cui attendibilità e la relativa individuazione fotografica dalla stessa effettuata sono state correttamente valorizzate dai giudici di merito; pagg. 6 e 7 sulle motivate ragioni ostative alla riqualificazione del contestato reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen. ed infine pagg. 7 e 8 sulla corretta determinazione del trattamento sanzionatorio comminato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.M