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Ordinanza — n. 24993/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for computer fraud conviction due to inadmissible procedural grounds and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24993/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued against the conviction for computer fraud and the denial of mitigating circumstances, but the court found these arguments merely reiterated points already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the court upheld the lower court's finding that the defendant was the beneficiary of the illicit profits, confirming the conviction.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 640-ter cod. pen.; Art. 360, n. 1 lett. a) c.p.p.: Appeals based on mere repetition of arguments already rejected by the court of first instance or manifestly unfounded claims regarding mitigating circumstances are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
computer fraud conviction inadmissible appeal reiteration of arguments beneficiary of profits court costs liability mitigating circumstances cassation procedure titolare del conto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640-ter cod. pen.
Art. 360, n. 1 lett. a) c.p.p.
art. 640-ter cod. pen
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Testo completo

DRO nato a NAPOLI il 21/01/1995 avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO;RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alessandro Ferrara; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 640-ter cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto è fondato su censure che si risolvono nella mera reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente e correttamente disattese dalla Corte di merito, la quale ha evidenziato come la responsabilità dell'imputato risultasse solidamente comprovata dalle risultanze istruttorie, segnatamente, dal riscontrato accredito del profitto del reato sul conto corrente a lui intestato, elemento che è stato del tutto correttamente, sul piano giuridico, e del tutto logicamente ritenuto provare la responsabilità dell'imputato, in quanto beneficiario del suddetto profitto della frode informatica; che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, atteso che deve ritenersi correttamente assolto l'onere motivazionale dei giudici del merito, i quali hanno congruamente valorizzato sia la gravità della condotta dell'imputato sia l'assenza di elementi meritevoli di positivo apprezzamento ai fini della concessione del beneficio richiesto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dic P.Q.M