Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24992/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24992/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24992/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

nato il 01/09/1984 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Achik Addelwafi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, è manifestamente infondato poiché la motivazione con cui la Corte di merito ha evidenziato la sussistenza, alla luce del compendio probatorio in atti, di una condotta violenta dell'imputato, seppur limitata nel tempo, rilevante per l'integrazione del delitto di rapina, è esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 1 e 2 della motivazione); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24992/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 1 e 2 della motivazione); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
rinnovo del permesso di dimora sicurezza sociale dei lavoratori migranti permessi di lavoro permesso di domicilio soggiorno settimanale soggiorno illegale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nato il 01/09/1984 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Achik Addelwafi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, è manifestamente infondato poiché la motivazione con cui la Corte di merito ha evidenziato la sussistenza, alla luce del compendio probatorio in atti, di una condotta violenta dell'imputato, seppur limitata nel tempo, rilevante per l'integrazione del delitto di rapina, è esente dai lamentati vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 1 e 2 della motivazione); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M