Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism and procedural bar on prescription.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and fines. The first ground was rejected for being a repetition of arguments already adequately examined by lower courts without specific new analysis. The second ground regarding prescription was dismissed because the procedural inadmissibility of the appeal precludes any examination of whether the statute of limitations had expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already examined by lower courts without specific new criticism, and the court cannot examine subsequent prescription issues if the appeal itself is procedurally barred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
A nato a PALERMO il 06/10/1978 avverso la sentenza del 16/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Rosalia Di Bella, le cui ragioni sono state ribadite con memoria, considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto della motivazione relative all'esatta individuazione dell'immobile asseritamente occupato dalla prevenuta, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sull'irrilevanza della discrasia nei riferimenti dei numeri degli alloggi occupati ai fini della corretta sussistenza del reato contestato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato commesso in data 25/04/2018, è manifestamente infondato in considerazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo dell'eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M