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Ordinanza — n. 24987/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise exclusion grounds in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24987/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the ground for excluding criminal liability due to the minor nature of the offense was not raised during the second instance proceedings. The appellant argued for a lighter sentence based on this exclusion, but the appellate court had already addressed the sentencing discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the failure to properly deduce this specific legal ground in the appeal broke the chain of devolution, rendering the entire appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; The failure to deduce a specific ground for appeal in the second instance, thereby interrupting the chain of devolution, renders the subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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chain of devolution exclusion of criminal liability minor nature of offense inadmissibility of appeal second instance proceedings segno banale segno che può indurre in errore contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
art. 606, comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

ANO nato a CESENA il 16/10/1964 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Costantini Stefano; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello con inemendabile interruzione della catena devolutiva e violazione dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. ; osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 sulla gravità del reato, tenuto conto valore del bene ricettato, poiché contenente dati sensibili, e sulla capacità a delinquere dimostrata dal ricorrente, già gravato da numerosi precedenti specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M