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Ordinanza — n. 24986/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural violations in fraud case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24986/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Elio Mattioli inadmissible, ordering him to pay procedural costs and legal fees. The court found the sole ground of appeal, alleging a defect in reasoning regarding the imputant's liability for fraud, was an attempt to reinterpret evidence outside the scope of legitimate review. Consequently, the lower court's explicit motivation on the existence of grave, precise, and concordant signs of fraud was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal based on a defect in reasoning is inadmissible if the lower court's motivation is free from logical and legal vices and does not require a specific re-evaluation of the facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect in reasoning fraud liability procedural vices Cassation review abbandono del posto di lavoro distacco di lavoratori disdetta ingiustificata

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

ato a COTIGNOLA il 06/08/1953 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mattioli Elio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità risarcitoria dell'imputato per la commissione del reato di truffa dichiarato estinto per prescrizione, è finalizzato ad ottenere un'alternativa lettura delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito che, rispondendo alle medesime doglianze oggetto di appello, hanno esplicitato, con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento sulla responsabilità dell'imputato per la condotta fraudolenta contestata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti a carico del ricorrente in qualità di legale rappresentante della società IRAM s.r.I.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenuto infine che il ricorrente debba essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile BPER Banca S.P.A. che - tenuto conto dei parametri di legge e del contributo offerto dall'istante - liquida in complessivi euro 2.500 oltre accessori di legge.

P. P.Q.Mu ~oneri Giudizia