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Ordinanza — n. 24983/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal elements required by procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24983/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation appeal filed by Diocesano Amelia was declared inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The court found the appellant's arguments regarding the lower court's finding of criminal liability for fraud were too generic and failed to meet the specificity requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: An appeal must specify the exact legal elements violated; generic complaints without identifying the specific grounds for the alleged violation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement specificity of legal arguments Code of Criminal Procedure lack of motivation defect allegazioni insufficientemente motivate integrazione insufficiente difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

A nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 09/11/1972 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diocesano Amelia, le cui ragioni sono state ribadite con memorie; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di truffa contestato, sono del tutto generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata esente dai vizi apoditticamente denunciati, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che tale difetto di specificità non risulta sanato dalle integrazioni successive effettuate con le memorie depositate successivamente al ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M