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Ordinanza — n. 24982/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaints lack specific legal criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24982/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The sole ground of appeal contested the lack of specific reasoning regarding the required intent for the crime of improper robbery. The court rejected this as mere complaints lacking specific legal criticism of the lower court's arguments.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based solely on mere complaints regarding factual findings, without specific legal criticism of the reasoning, is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaints specific legal criticism improper robbery lack of motivation commisurazione della pena per rapina altri reati risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

SCO LUCIO nato a PALERMO il 10/07/1985 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Lucio Mazzotta, considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il difetto della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico richiesto ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto, peraltro riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, anche in ordine alla ricorrenza del dolo, connotato anzi da particolare intensità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.Me Il Pre ente Lucian mpériali or" CIE90.9.07,PTA ELLEKk›. 6 20