Italian Court dismisses appeal against satellite crimes due to procedural bar under Art. 599-bis Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances for the primary crime should have been recognized for the satellite offenses. The court ruled that such arguments are barred when the case is concluded via the summary procedure of Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, which limits admissible grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In appeals against judgments rendered under the summary procedure of Art. 599-bis c.p.p., complaints regarding the non-recognition of generic mitigating circumstances for satellite crimes are inadmissible as they fall outside the permissible scope of review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CA nato a CATANZARO il 12/12/1977 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Astorine Gianluca; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute per il reato più grave separatamente giudicato, per i reati satellite per cui si procede, non è consentito dato che il procedimento è stato definito con la procedura prevista dall'art. 599-bis cod. proc. pen.; ribadito che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M