Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24978/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds lack specificity and merely repeat merits court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24978/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground cited was a violation of law and lack of motivation regarding the evidence of criminal responsibility for fraud. The court rejected this because the argument was non-specific and merely reproduced the detailed reasoning already applied by the lower court on the victim's credibility and photographic identification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity and merely reproduce the reasoning already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity repetition of merits criminal fraud procedural costs costruzioni non autorizzate violazione delle norme edilizie servitù di divieto di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

E nato a SIDERNO il 28/07/1976 avverso la sentenza del 11/12/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bevilacqua Fiore; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 4 sull'attendibilità della persona offesa e la credibilità del suo narrato, corroborato dal teste, sulla certezza dell'individuazione fotografica compiuta da entrambi nonché sull'irrilevanza delle incongruenze già evidenziate dalla difesa e l'assenza di verosimili suggestioni da parte della vittima in sede di riconoscimento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della